Per “bene in polietilene” si intende qualsiasi manufatto immesso sul mercato nazionale realizzato in polietilene in tutto o in parte, a prescindere dalla quota di polietilene presente.
Sono esclusi dalla disciplina dei “beni in polietilene” (anche se realizzati con polietilene o comunque con presenza di polietilene) soltanto:
- gli imballaggi
- i rifiuti elettrici ed elettronici
- i rifiuti sanitari
- i veicoli fuori uso (sia disciplinati che non disciplinati dal d.lgs 209/2003)
- i rifiuti contenenti amianto
- le pile e gli accumulatori
Taluni manufatti in polietilene, di cui qui di seguito si riporta un elenco non esaustivo, hanno una funzione di “contenimento” e/o di “protezione”, ma, in ragione dei casi di utilizzo specificati per ciascuno, sono da considerarsi comunque “beni in polietilene”, ovvero soggetti agli obblighi di cui all’art. 234 del d.lgs 152/2006:
- grandi casse utilizzate in agricoltura per la raccolta e la movimentazione dei prodotti agricoli, che sono quindi a tutti gli effetti attrezzature finalizzate alla produzione agricola (bins);
- casse e contenitori per sistemi di movimentazione e logistica interna (movimentazione aziendale), che sono quindi parte integranti di tali sistemi produttivi;
- casse, contenitori, film utilizzati esclusivamente per la logistica e l’immagazzinamento o la protezione di materie prime, semilavorati e beni prodotti o acquistati (da intendersi quindi quali attrezzature di magazzino);
- film utilizzati durante il processo produttivo (intraziendale o interaziendale) per proteggere il bene in fase di lavorazione o per agevolare/consentire il processo stesso;
- cisternette acquistate vuote per essere riempite e svuotate nell’ambito dell’attività produttiva/commerciale;
- tubi, anime e mandrini su cui sono avvolti materiali flessibili e che costituiscono parte dei macchinari utilizzati per la loro produzione;
- in genere, tutto quanto, pur avendo funzione di contenimento e/o protezione e/o presentazione e/o manipolazione, espleta tali funzioni in occasione del trasferimento del manufatto (semilavorato) tra due produttori, quindi funzionale al completamento del processo produttivo.
Il criterio generale (valido quindi anche al di fuori dei casi, esemplificativi e non esaustivi, elencati) per distinguere un “bene in polietilene” da un “imballaggio” è pertanto il seguente:
sono “beni a base di polietilene” e non “imballaggi”, tutti quei manufatti che, pur avendo funzione di contenimento, protezione, presentazione, manipolazione, costituiscono:
- elemento o supporto del processo produttivo, intraziendale o interaziendale;
- elemento di protezione di una merce inserita in un processo produttivo, interaziendale o intraziendale;
- elemento o attrezzatura per l’immagazzinamento;
- elemento o attrezzatura utile alla logistica interna o esterna fra produttori;
Attenzione
L’elenco di manufatti che segue, suddiviso per aree di utilizzo e corredato dalle relative illustrazioni esemplificative, è da assumere come indicativo e non esaustivo, stante la varietà e diffusione dei “beni in polietilene ed a base di polietilene”.
Cos'è un bene in polietilene: scarica la versione in PDF