Nato con lo scopo di “razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta ed il trattamento dei rifiuti dei beni a base di polietilene (art. 234 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), affinché siano raggiunti gli obiettivi di recupero e riciclaggio degli stessi rifiuti di beni a base di polietilene” (comma 1, art. 3 dello Statuto), PolieCo opera sul territorio nazionale promuovendo una attività istituzionale che spazia dalla promozione della gestione dei flussi, all’attività di intermediazione, dal monitoraggio alla formazione, sino alla fornitura di servizi ai consorziati.
Di seguito un'estratto dello statuto (Art.3) con un dettaglio delle attività svolte:
Art. 3. Oggetto e finalità.
1. Nello svolgimento della sua attività, il Consorzio si conforma alle norme e ai principi di cui ai Titoli I, II e III, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ed in particolare a quelli contenuti nell'art. 237, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente Statuto, ed in particolare dell'obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero, il Consorzio svolge i seguenti compiti:
- promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
- assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene anche tramite l'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di beni a base di polietilene, fornendo anche assistenza nella creazione di circuiti ed impianti di riciclaggio e di recupero;
- promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
- promuove l'informazione e la formazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di gestione di beni a base di polietilene, che riguarda, tra l'altro, i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili ed il ruolo degli utenti nel processo di riutilizzazione, di riciclaggio e di recupero;
- assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, fatto comunque salvo il rispetto degli obiettivi minimi di riciclaggio di cui all'art. 1, comma 2, del presente Statuto nonché nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
- assicura la gestione dei rifiuti dei beni a base di polietilene provenienti dalla raccolta differenziata comunque effettuata;
- promuove accordi tra imprese e società interessate nonché con altri soggetti ed enti anche effettuanti attività di raccolta differenziata;
- promuove il coordinamento con la gestione di altre tipologie di rifiuto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche con riferimento agli ambiti applicativi di cui all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- assicura, in applicazione dell'art. 234, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione alle finalità dell'intera Parte Quarta dello stesso decreto legislativo ed a norma del presente Statuto, siano vincolanti per tutti i soggetti partecipanti; conseguentemente il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio stesso ed intraprende, anche in collaborazione con le competenti Autorità, le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni integrate dai consorziati o dai soggetti tenuti a consorziarsi e relative agli obblighi ad essi derivanti dall'obbligo di partecipazione al Consorzio.
3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il Consorzio affida gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza parità di trattamento e libera concorrenza nell'attività di settore. Gli incarichi di cui sopra sono affidati con le modalità ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal consiglio di amministrazione. II rapporto tra il Consorzio e le imprese incaricate dello svolgimento delle attività di gestione è regolato mediante una o più convenzioni.
4. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, di ottimizzare le modalità di gestione adottate e conformarle alle regole di concorrenza, nonché al fine di favorire il mercato dei prodotti e materiali recuperati, il Consorzio può svolgere tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile di cui all'art. 1, comma 2, del presente Statuto. In particolare, il Consorzio può:
- compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie od utili alla realizzazione degli scopi consortili, purché comunque direttamente o indirettamente connesse agli scopi consortili;
- adottare iniziative di ogni genere atte a favorire l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema del consumo dei beni a base di polietilene, al fine di promuovere la riduzione del consumo dei materiali e l'introduzione di buone pratiche di gestione;
- stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini del perseguimento delle finalità consortili, in conformità con quanto previsto al corrente comma del presente articolo;
- promuovere accordi tra le aziende produttrici, utilizzatrici e distributrici con altri soggetti pubblici e privati anche effettuanti attività di raccolta differenziata;
- promuovere sinergie e accordi di vario genere con soggetti che svolgono attività similari;
- stipulare accordi con i sistemi di gestione alternativi costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- prevedere ed organizzare forme di deposito cauzionale nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, ai sensi dell’art. 234, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- rappresentare le imprese consorziate presso le autorità locali, nazionali, europee ed internazionali;
- fornire assistenza nella creazione di circuiti di impianti di riciclaggio e recupero, nonché promuovere e partecipare alla progettazione degli impianti.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Consorzio può stipulare, anche ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d’intesa, anche sperimentali, con:
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico cosiccome il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero della salute;
- regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, comunità montane, autorità d'ambito, aziende municipalizzate, concessionari di pubblico servizio, enti e soggetti pubblici e privati;
- consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario, comprese tra i fini istituzionali;
- i soggetti di cui all'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio può agire attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni, oppure avvalersi della collaborazione di associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.
7. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire nuovi soggetti di diritto privato e/o assumere partecipazioni in società già esistenti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. La costituzione di nuovi soggetti giuridici e l'assunzione di partecipazioni in società non è consentita se determina la sostanziale modifica dell'oggetto consortile e delle finalità come definite dal presente Statuto. L'attività dei soggetti giuridici partecipati e/o costituiti dal Consorzio deve sempre svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza; eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Statuto.
8. Nel perseguimento delle attività istituzionali, il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed europeo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di beni in polietilene regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa. In particolare, il Consorzio ed i consorziati non ostacolano e non impediscono l'organizzazione di sistemi alternativi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene, regolarmente autorizzati ai sensi dell''art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
9. E’ fatta salva la possibilità per i soggetti di cui all'art. 234, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di conferire i rifiuti di beni in polietilene ad operatori di altro Stato membro della Unione europea in regola con le specifiche autorizzazioni previste dal Paese di appartenenza nonché con la normativa comunitaria e nazionale e dietro rilascio di dichiarazione attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero dei rifiuti di beni in polietilene nello Stato membro di destinazione, nel rispetto delle norme vigenti.